approvato… siamo tutti subordinati…!
Possiamo affermare abbastanza bene che questo testo, per quanto non ancora definitivo come si sono premurati bene dal ricordare, pone le basi per la fine dello schiavismo coatto, in particolar modo le collaborazioni a progetto (e quindi anche i contratti atipici finanziati da specifici progetti di ricerca) in MONOCOMMITTENZA sono a tutti gli effetti LAVORO SUBORDINATO!
Cade quindi il vincolo di descrivere ed articolare le prove di subordinazione da parte del ricorrente e diventa onere della prova da parte delle relative amministrazioni dimostrare che i lavoratori contrattisti NON svolgono le stesse mansioni dei colleghi strutturati.
riproponiamo alcuni topic:
« Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ».
ed ancora:
l’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
ed ancora
Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato;
tutto il resto rimane uguale a qui.
Fonti:
– http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2012/06/riforma-lavoro.pdf